Va esclusa la responsabilità dell’Ente locale per i danni provocati dall’allagamento verificatosi nell’abitazione dei danneggiati per l’inidoneità delle opere di canalizzazione e convogliamento delle acque piovane nell’abitato allorché l’eccezionalità del fenomeno atmosferico sia stata tale da interrompere il nesso di causalità tra le pretese condotte colpose imputabili all’ente comunale e i danni lamentati.

Corte di Cassazione civile  sez. VI, sentenza del 18 febbraio 2014 n. 3767